Il nostro paese versa in una situazione di crisi.
Questo ha significato, per moltissime persone e soprattutto negli ultimi tempi, un crollo delle condizioni economiche.
Questo è vero non soltanto per i privati, ma anche per le piccole e medie aziende, imprenditori agricoli, associazioni professionali e start-up.
In questo clima, molti italiani si sono trovati ad affrontare situazioni di enormi difficoltà, e anche di indebitamento. In alcuni casi, l’entità dell’indebitamento è molto importante ed estremamente eccessiva rispetto alle capacità patrimoniali o reddituali del debitore, che si trova impossibilitato a saldare i propri debiti.
E’ proprio in questo casi che spesso si parla di crisi da sovraindebitamento e composizione della crisi da sovraindebitamento, come possibili soluzioni a quelle situazioni in cui un privato o un’azienda non riesce a far fronte ai debiti maturati nei confronti dei creditori.
Attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento, il debitore che possiede i requisiti può ottenere il raggiungimento di un accordo con i propri creditori, pari al 60% dei debiti complessivi, o un piano di ristrutturazione del debito, cioè un accordo tra le parti per fare in modo che il debitore sia in grado di far fronte alle richieste dei creditori.
Chi è stato colpito maggiormente dal sovraindebitamento?
I soggetti che hanno risentito in misura maggiore degli effetti e dei debiti causati dal crollo economico del nostro paese sono stati tutti coloro esclusi dalle comuni procedure fallimentari, cioè le famiglie, le piccole e micro-imprese, i lavoratori autonomi ma anche i consumatori (come, ad esempio, nel caso dei pensionati). Poiché normalmente questi soggetti non erano tutelati dalle usuali procedure fallimentari, per loro è stato molto più arduo affrontare le situazioni di sovraindebitamento, poiché spesso sono stati costretti a saldare i debiti nella loro interezza.
Infatti,
Nel caso di non ottemperanza, si rischia di incorrere in procedure esecutive, ad esempio pignoramenti sullo stipendio o sui patrimoni, come la casa familiare.
Cosa possono fare questi soggetti?
La legge del 27.01.2012 va incontro ai soggetti sopracitati, integrando la Riforma del 2005, che aveva lasciato un vuoto legislativo. La legge n.3 del 2012 rappresenta infatti una notevole innovazione, nell’ordinamento italiano, per quanto riguarda le situazioni di sovraindebitamento.
Nel dettaglio:
La Riforma del 2005 prevedeva l’eliminazione di una delle sanzioni previste dalla legge fallimentare del 1942, ed inoltre aggiungeva la possibilità per la persona fisica, qualora si trovasse in una situazione di forte indebitamento, dell’esdebitamento.
L’esdebitamento consiste nel diritto alla cancellazione di tutti i debiti non saldati, una volta conclusa la procedura concorsuale con sentenza dichiarativa di fallimento.
In sostanza,
alla persona fisica viene data l’opportunità di ricominciare nuovamente, ripartendo con un’altra attività commerciale. Sarebbe infatti molto difficile che il debitore, una volta fallito, sia in grado altrimenti di liberarsi dai debiti rimasti, dopo aver saldato una parte delle richieste dei creditori attraverso la liquidazione fallimentare.
Nonostante sia prevista questa possibilità, però, l’attuazione di questa normativa si scontrava con i limiti di applicabilità della normativa stessa, dovuti principalmente ai requisiti necessari per la sua applicazione.
Una parte molto estesa di coloro che soffrivano di sovraindebitamento non possedeva, infatti, i requisiti per accedere alle procedure di esdebitamento. I debitori infatti, pur avendo l’interesse a mettere a disposizione dei creditori il proprio patrimonio per liberarsi dai debiti e dall’esecuzione individuale, qualora non si trovassero nella condizione di poterlo fare, non potevano accedere alle procedure a causa della mancanza dei requisiti.
Inoltre,
La stessa procedura esecutiva individuale nei confronti dell’individuo in situazione di indebitamento si rivelava spesso inefficace, a causa dell’impossibilità effettiva di completamento della procedura, sia in termini di realizzazione pratica che di soddisfacimento delle richieste dei creditori.
Il debitore si trovava molte volte in una situazione in cui era totalmente impossibile far fronte ai debiti, sovrastanti per la sua situazione patrimoniale e soprattutto, a causa del fallimento, in assenza di una fonte di reddito.
In tutto questo,
la legge n.3 del 2012 ha posto un parziale rimedio a questa situazione, introducendo la disciplina della crisi da sovraindebitamento e andando incontro ai soggetti che prima venivano esclusi dalle procedure concorsuali e dalle procedure di esdebitamento.
Come espressamente specificato dall’articolo 6, il fine della legge 3/2012 è proprio quello di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette alle vigenti procedure concorsuali.
Oltre alle finalità, l’art.6 specifica il significato di “sovraindebitamento”, cioè una situazione caratterizzata da uno squilibrio durevole tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte alle stesse, ed inoltre dalla definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
In una situazione drastica in cui moltissimi soggetti che soffrivano di sovraindebitamento non riuscivano ad accedere alle procedure concorsuali per ottenere l’esdebitamento, la legge 3/2012, introducendo le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha costituito un’importantissima opportunità.
Ecco i soggetti che possono accedere a queste procedure:
Possono ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento le piccole e medie imprese che non sono soggette a procedure fallimentari, imprenditori che esercitano attività commerciali, sia individualmente che in forma societaria, imprenditori agricoli, associazioni professionali e start-up. Può fare ricorso anche il consumatore, cioè il privato, la persona fisica che abbia contratto debiti anche estranei all’esercizio di attività imprenditoriali o professionali.
La proposta è ammissibile, secondo quanto esplicato nell’art.7, quando il debitore non è assoggettabile alle procedure previste nel decreto del 1942 e successive modifiche, compresa la Riforma del 2005, e nel caso non abbia fatto ricorso, nei tre anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi.
Cosa significa questo per i debitori?
Nel caso un debitore si trovi in un situazione di forte indebitamento, di entità tale da impedirgli di poter far fronte alle richieste dei creditori, qualora non rientri nelle normali procedure concorsuali, stabilite dalle leggi del 1942 e del 2005, può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Le procedure disponibili per la composizione della crisi da sovraindebitamento sono la proposta di accordo e il piano di ristrutturazione dei debiti.
In cosa consistono?
Nel primo caso è previsto il raggiungimento di un accordo per il 60% dei crediti totali, ed è previsto solo per solo per debiti legati all’attività professionale.
Nel secondo caso, invece, il legislatore ha previsto che il soggetto in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito, che preveda la soddisfazione dei debiti attraverso qualsiasi forma, anche come cessione di redditi futuri.
Il piano di ristrutturazione può quindi avere carattere sia dilatorio che esdebitatorio, ed è fondamentalmente un accordo tra le parti che permetta al debitore di far fronte alle richieste dei creditori, purché sia sempre assicurato il pagamento dei debiti regolarmente ed entro le scadenze previste.
Oltre ai vantaggi intrinsechi relativi alle procedure della composizione della crisi da sovraindebitamento, cioè gli accordi e i piani di ristrutturazione del debito, il debitore può
ottenere vari vantaggi.
Infatti,
il deposito della proposta di accordo determina la sospensione immediata del corso degli interessi convenzionali e legali, salvo il caso in cui i crediti siano garantiti da ipoteche, pegni o privilegi.
Il Giudice, una volta valutato e autorizzato il piano di ristrutturazione del debito o la proposta di accordo, entro 6 mesi dal deposito della proposta, emette il decreto di omologazione con il quale può anche disporre la così detta inibitoria.
L’inibitoria sancisce che fino al momento in cui la proposta diventa definitiva, non possono essere disposti sequestri, azioni esecutive individuali e non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Può, inoltre, essere concessa la moratoria fino ad un anno dalla data di omologazione per i crediti privilegiati.
Qualora tu fossi in una situazione di forte indebitamento, possiamo aiutarti a capire se possiedi i requisiti per la composizione della crisi da sovraindebitamento, o eventualmente se rientri nei requisiti delle varie normative per l’esdebitamento e per la ristrutturazione del debito.
Il nostro studio commercialista di Catania, avvalendosi della collaborazione di legali esperti in questo settore, ti assisterà nelle varie fasi, dall’ individuazione iniziale dei requisiti necessari, dallo studio della tua situazione, fino alla presentazione della documentazione, delle eventuali proposte di accordo e alla sentenza.