I contenziosi tra le banche e i propri clienti, a causa di alcune anomalie che possono verificarsi nei rapporti tra questi due, hanno assunto notevole importanza, soprattutto in questi anni caratterizzati da condizioni economiche talvolta difficili, soprattutto per piccole e medie imprese.
Questo tipo di anomalie, anatocismo e usura in primis, possono assumere le caratteristiche di veri e propri illeciti nei confronti dei correntisti. La banca infatti, sfruttando questo tipo di fenomeni a proprio vantaggio, riesce ad agire a proprio favore pur contravvenendo a norme civili e penali. Tuttavia, nonostante queste problematiche siano rilevanti, la giurisprudenza bancaria è incerta e utilizza criteri che possono essere addirittura variabili.
Soprattutto recentemente, grazie anche ai mezzi di informazione, quali quotidiani, televisione e internet, è aumentata la consapevolezza su temi come anatocismo bancario, usura bancaria, l’usura nei mutui e altri illeciti similari, e molte persone si sono rese conto di essere state vittime di questi illeciti.
L’usura consiste nel fornire prestiti a tassi di interesse che superino le soglie stabilite dalla legge. Con la legge del 7 marzo 1996 n.108 sono stati introdotti dei parametri per determinare il tasso di usura, definiti “oggettivi”, in contrasto con i precedenti parametri, puramente soggettivi e contestuali. Sono stati introdotti, per i rapporti bancari, dei “Tassi Soglia” superati i quali il tasso di interesse diventa usurario.
Qualunque contratto bancario può essere soggetto a usura. Credito persona, credito finalizzato, conti correnti, leasing, mutui e finanziamenti per anticipi su crediti sono tutte categorie di contratto bancario che possono essere oggetto di usura.
Secondo la legislazione corrente, ogni 3 mesi la Banca D’Italia stabilisce i tassi di interesse massimi, detti “Tassi Soglia”, che i creditori possono applicare ai propri clienti al momento dell’accensione di un rapporto bancario o di un finanziamento. I Tassi Soglia variano a seconda delle operazioni di finanziamento e qualunque rapporto di finanziamento che superi i Tassi Soglia è da considerarsi oggetto di usura.
La determinazione dei Tassi Soglia ha subito modifiche importanti col passare del tempo, e soprattutto in seguito alla Legge 106/2011. Per i rapporti precedenti al 30/06/2011 il Tasso Soglia, il superamento del quale dà origine a usura bancaria, era determinato prendendo il tasso medio applicato in quel periodo ed aumentandolo del 50%. Dall’1/07/2011 invece i Tassi Soglia erano calcolati aumentando di un quarto il tasso medio applicato e aggiungendo il 4%. Con quest’ultima variazione è stato possibile aumentare il divario tra il tasso medio applicato e il Tasso Soglia, di fatto aumentando il tasso applicabile senza incorrere in casi di usura.
L’usura bancaria può essere di varie tipologie, a seconda delle condizioni e dei casi in cui si verifica.
L’usura bancaria originaria si verifica quando gli interessi che superano i Tassi Soglia stabiliti dalla legge, e quindi interessi usurari, vengono convenuti al momento dell’inizio del rapporto bancario. Nel caso in cui, al momento della stipula del contratto, gli interessi non superino i Tassi Soglia ma diventino usurari con il passare del tempo a causa della variazione degli stessi, allora si parla di usura bancaria sopravvenuta.
Il tema dell’usura bancaria sopravvenuta è molto dibattuto nella giurisprudenza bancaria, in quanto per alcuni l’unico tasso di interesse da valutare sarebbe il tasso di interesse relativo al momento della stipula del contratto. Generalmente, nel caso si attesti la presenza di usura bancaria sopravvenuta, si ritiene che il cliente abbia diritto al risarcimento unicamente della differenza tra il tasso di interesse applicato ed il tasso di interesse massimo, ovvero il Tasso Soglia. Questo risarcimento vale unicamente per gli interessi che comprendono il periodo di superamento del Tasso Soglia.
Un’altra differenza tra i vari tipi di usura bancaria è quella che riguarda l’usura oggettiva e soggettiva. Nell’usura bancaria oggettiva l’unico fattore che viene preso in considerazione è il superamento o meno dei Tassi Soglia per i vari tipi di finanziamenti e rapporti bancari. In quanto manca qualunque riferimento alla situazione economica o a qualsiasi situazione di debolezza del cliente, l’usura viene appunto definita oggettiva in quanto non prende in considerazione altri parametri se non i Tassi Soglia imposti dalla legge.
Nell’usura soggettiva, invece, viene presa in considerazione l’intera situazione economica e finanziaria del cliente, condannando tassi d’interesse che, seppur inferiori ai Tassi Soglia imposti dalla legge, risultino comunque sproporzionati in relazione alla situazione economica del richiedente, se questo si trova in una condizione di difficoltà.
Molte delle situazioni in tema di usura bancaria sono estremamente delicate, in quanto le variabili sono molte, e ogni situazione va approfondita ed esaminata attentamente.
L’anatocismo è vietato dall’art. 1283 del Codice Civile. In linea generale, e questo vale per tutti i rapporti e non solo per quelli bancari, gli interessi possono maturare solo sul capitale dovuto e non anche sugli interessi maturati in precedenza.
L’anatocismo si verifica quando gli interessi dovuti maturano non soltanto sul capitale dovuto, ma sul capitale dovuto più gli interessi già maturati, generando così un aumento esponenziale degli interessi a seconda degli intervalli di maturazione degli stessi.
L’anatocismo è lecito, salvo usi contrari, a partire dal giorno della domanda giudiziale o in conseguenza di un accordo successivo alla scadenza degli interessi in questione, e sempre purché si tratti di interessi dovuti per almeno 6 mesi.
Nel caso questo tipo di accordo, successivo al maturare degli interessi, sia mancante o nel caso in cui manchi la domanda, gli interessi possono maturare esclusivamente sul solo capitale dovuto.
L’anatocismo bancario è un problema che si pone perché, nei rapporti bancari e soprattutto nei conti correnti, le banche e la legislazione bancaria hanno ritenuto che in questi rapporti vi fosse un’eccezione alle regole dell’articolo 1283 c.c.
L’articolo infatti vieta l’anatocismo salvo usi contrari. Nel caso però si ritenga sussistente, in ambito bancario, l’uso di maturare interessi sugli interessi già maturati (azione chiamata “capitalizzazione degli interessi”), allora la pratica è ammissibile, sia nei conti correnti che negli altri rapporti bancari.
Nel 1999, però, vi è stato un cambio di orientamento per quanto riguarda l’anatocismo bancario. La giurisprudenza ha infatti ritenuto che la pratica di capitalizzare gli interessi non fosse un uso normativo. Questo cambiamento ha fatto emergere il problema, in quanto da quel momento in poi l’anatocismo bancario è stato ritenuto una pratica scorretta che viola la regola fissata dall’articolo 1283 c.c.
La conseguenza di questo invertimento di rotta è stato che, per via del fatto che le banche hanno spesso utilizzato questa pratica scorretta e divenuta illecita, i tribunali italiani sono stati inondati di richieste di risarcimento da parte di correntisti che hanno, per anni, pagato interessi maggiorati e non dovuti.
Vista la mole dei risarcimenti richiesti alle banche a causa della pratica dell’anatocismo, il Governo ha tentato di andare incontro alle banche ponendo un limite ai risarcimenti che potevano essere richiesti. La Corte Costituzionale, però, è intervenuta stabilendo l’incostituzionalità di tutte le norme e i provvedimenti che ponessero un limite alle richieste di risarcimento dei clienti delle banche.
L’unica norma in favore delle banche è stata emanata nell’anno 2000, con la Delibera CICR del 9 Febbraio, che legittima l’anatocismo a patto che il cliente firmi una clausola che permetta la capitalizzazione degli interessi. Nel caso in cui questa clausola sia stata firmata, è comunque possibile richiedere il risarcimento per eventuali interessi anatocistici maturati prima della firma della clausola.
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